Per l'atto di cancellazione di ipoteca, nel quale deve intervenire unilateralmente la Banca che ha concesso il mutuo, occorrono:
- Copia conforme dell'atto di mutuo con la relativa nota di iscrizione;
- Incarico della Banca per la cancellazione dell'ipoteca.
Per l'atto di Svincolo ipotecario (cioè l'atto nel quale viene cancellata l'ipoteca solo da alcune unità immobiliari gravate dall'ipoteca iscritta con il mutuo originario), nel quale deve intervenire unilateralmente la Banca che ha concesso il mutuo, occorrono:
- Copia conforme dell'atto di mutuo con la relativa nota di iscrizione;
- Incarico della Banca per la cancellazione dell'ipoteca;
- Elenco degli immobili da svincolare.
L'atto di cancellazione totale o parziale di ipoteca può essere sostituito dalla procedura prevista dal Decreto 2 aprile 2007 n. 40 (Decreto Bersani) nel quale si prevede che la Banca stessa provveda, senza atto notarile, a comunicare la cancellazione all'Ufficio del Territorio per l'annotazione a margine dell'ipoteca originaria.
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